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Normative

Giocare può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
Il Gioco è vietato ai minori di anni 18.

Dal 1° gennaio 2013, tutti i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, o anche di scommesse, avranno l’obbligo di esporre ben visibile materiale informativo sul gioco d’azzardo.

Lo prevede il decreto-legge cosiddetto Balduzzi, convertito in legge l’8 novembre 2012, che obbliga i gestori a “esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico”.
Il Decreto Dignità ha previsto alcuni obblighi informativi alla clientela che si aggiungono a quanto già disposto dal Decreto Balduzzi: in particolare l’art. 9 bis, commi 4 e 5 del predetto Decreto Dignità ha introdotto l’obbligo di applicazione delle formule di avvertimento anche sulle videolotteries nonchè in tutte le aree e i locali dove gli apparecchi AWP e VLT siano istallati.

Per maggiori informazioni relativamente ai rischi di dipendenza dalla pratica di gioco e alle probabilità di vincita, consultare le note informative sul sito www.adm.gov.it nonchè su www.gamenetgroup.it.

Messaggio di avvertimento a norma del comma 5 art. 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convert. con modif. dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 e dei commi 4 e 5 art. 9 bis del D. L. 12 luglio 2018, n. 87, convert. con modif. dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

 


new-slot2“New Slot 2” (Comma 6/A): Quali novità?

Normative – 2 L’ultima legge Finanziaria ha modificato sostanzialmente le specifiche tecniche dell’apparecchio del comma sesto. Gli interventi previsti dal Legislatore sono finalizzati, da un lato, a migliorare le prestazioni della rete telematica ed i livelli di servizio, dall’altro, ad una maggiore incisività dei controlli effettuati e ad una maggiore sicurezza del sistema.

Tuttavia, l’introduzione delle “New Slot 2” richiede importanti interventi sui sistemi di elaborazione da parte dei Concessionari di rete, in quanto coesisteranno apparecchi di nuova e vecchia generazione. Per i nuovi apparecchi saranno necessari sistemi di autenticazione e cifratura che determineranno un maggior traffico dati ed un maggiore carico elaborativo.

Di seguito elenchiamo le principali novità per le “New Slot 2”:
Ciclo partite: variabile fino ad un massimo di 140.000 partite (precedente: fisso a 14.000).
Durata della partita: minimo 4 secondi (precedente: minimo 7 secondi).
Costo della partita: massimo 1 € (precedente: massimo 0,50 €).
Vincita: massimo 100 € (precedente: massimo 50 € erogabili subito dopo la conclusione della partita).
Scheda di gioco: sono previste norme rigide per la protezione fisica della scheda di gioco per poter rendere impossibile eventuale manomissione della scheda e più facilmente rilevabili le eventuali infrazioni.
New Slot è funzionante solo collegata alla rete (precedente: funzionante indipendentemente dal collegamento).
Blocco apparecchio: l’apparecchio può essere messo in funzione solo attraverso la rete. I Concessionari, attraverso la rete, possono bloccare gli apparecchi in caso di irregolarità nel gioco o in caso di irregolarità amministrative, come ad esempio il mancato versamento del Preu.


wintime_grottaglie_01I punti di gioco

Normative – 3 Gli apparecchi con vincita in denaro possono essere installati in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.:
bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi”, ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.;
alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l’offerta di ospitalità;
circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S… tabacchini e rivendite anche non in possesso dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.


Obblighi per i distributori di apparecchi ed esercenti dei pubblici localiTULPS

L’esercente che intende installare nel proprio locale gli apparecchi da gioco dovrà innanzitutto richiedere al Comune di appartenenza l’autorizzazione all’esercizio dei giochi leciti prevista dall’art 86 comma 3 del T.U.L.P.S. (settore Polizia Amministrativa). Inoltre dovrà accertarsi che gli apparecchi che farà installare siano dotati di nulla osta per la distribuzione (da richiedersi a cura del produttore od importatore) e del nulla osta per la messa in esercizio, entrambi rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Il nullaosta per la messa in esercizio va richiesto all’AAMS dal gestore degli apparecchi.

L’esercente ha inoltre l’obbligo di tenere esposta all’interno del locale la tabella dei giochi proibiti e gli originali dei 2 nullaosta su ogni apparecchio.


diaD.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività) – Quali novità?

Normative – 5 In relazione al parere richiesto in ordine alle modifiche dell’art. 86 comma 3 TULPS introdotte dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) si precisa quanto segue.

Ad oggi la licenza (di seguito denominata D.I.A.) deve essere richiesta solo per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell’art 86 o di cui all’art 88, ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Ai sensi della lettera e del comma 3 dell’art. 86 TULPS, non è necessaria la presentazione della D.I.A. allorquando i locali nei quali si intende procedere all’installazione siano già in possesso di una licenza ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art 86 oppure ai sensi dell’art 88 TULPS. Si tratta, dunque, degli alberghi, anche diurni, e similari (locande, pensioni), locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, alcoliche e non (ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pub) e stabilimenti di bagni (art 86 comma 1 e 2 TULPS) e degli esercizi per la gestione delle scommesse e le sale da Bingo (art. 88 TULPS), titolari delle relative licenze. È pertanto espressamente escluso dalla lettera e del comma 3 dell’art 86 come modificato dalla finanziaria 2006, l’obbligo di richiedere la D.I.A. per l’installazione di apparecchi in ristoranti, trattorie, osterie, bar, caffè, pub già titolari di licenza per tale attività.